ATTENZIONE:

SITO IN MANUTENZIONE, POTREBBERO VERIFICARSI DISSERVIZI E RALLENTAMENTI

Il punto di vista normativo

A livello nazionale non esiste una produzione normativa di settore che affronti in maniera compiuta il problema SIT. Il primo riferimento è l’Intesa Stato Regioni Enti Locali sul sistema cartografico di riferimento (intesa GIS) approvata il 26.9.1996 e divenuta operativa nel 2000, al fine di sviluppare le basi territoriali di comune interesse a copertura dell’intero territorio nazionale.

Il documento finale prodotto da tale intesa sottolineava la necessità di costituire una banca dati territoriali elaborata con una logica comune e forniva i principi ispiratori atti a favorire le intese programmatiche tra i vari Enti operanti sul territorio per consentire uno scambio agevole dei dati, evitare duplicazioni d’interventi e mantenere elevati gli standard qualitativi del database geografico risultante.

Esistono inoltre delle normative regionali e nazionali che forniscono indicazioni e spunti per la realizzazione di un sistema informativo territoriale. Il D.Lgs 112 del 31.3.1998 ha conferito ai Comuni le funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del Catasto. Successivamente è stato emanato il primo DPCM 19.12.2000 che ha individuato i quantitativi delle risorse finanziarie e la determinazione del contingente necessario all’esercizio delle funzioni. Con la pubblicazione di quest’ultimo provvedimento è iniziato quindi il processo di trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni, che però non è ancora giunto ad una concreta fase attuativa.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 82 del 7.3.2005) rende obbligatoria l’innovazione nella PA, sancendo il diritto per i cittadini di interagire con essa con modalità digitali ed il dovere per le PA di organizzarsi in modo da rendere disponibili le informazioni in modalità digitale.

La "Legge per il governo del territorio" della Regione Lombardia (LR 12 del 11.3.2005) dà indicazioni per la pianificazione del territorio, attraverso l'attuazione di alcuni criteri quali la sussidiarietà, la sostenibilità delle scelte di pianificazione, la partecipazione dei cittadini alla definizione delle scelte di governo del territorio, la flessibilità della pianificazione territoriale. All’art. 3 “Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni” la LR 12/2005 individua il SIT Integrato quale mezzo per “disporre degli elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e dell’attività progettuale”. In questa prospettiva si comprende quindi come nello stesso articolo si prescriva che “gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi”.
Sempre all’articolo 3, capoverso 5, la legge 12 individua un’ulteriore funzione del SIT, che “fornisce servizi ed informazioni a tutti i cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunità scientifica”.